Lo strumento del Concordato preventivo nelle procedure di risanamento aziendale è adoperato con successo nelle realta' aziendali di Milano e tutta la Lombardia. Il Concordato preventivo e' una procedura concorsuale volta ad evitare il fallimento e la conseguente disgregazione dell'impresa. Tuttavia, tale procedura implica un certo sacrificio da parte dei creditori che rischiano di non vedere soddisfatto completamente il proprio credito. Gli obiettivi del ricorso a questo tipo di procedura sono essenzialmente tre:
Come per il fallimento, anche questa procedura richiede che sussistano dei requisiti di carattere oggettivo e soggettivo.
Requisiti Soggettivi : non tutta la categoria degli imprenditori che esercitano attivita' commerciale rientra nella casistica dei soggetti che possono accedere alla procedura di concordato preventivo. Il Decreto Legislativo n. 169 del 12 settembre 2007 ha infatti introdotto dei limiti che escludono tale possibilita' qualora si verifichino congiuntamente i seguenti casi:
Requisiti Oggettivi: Accanto al presupposto soggettivo che qualifica la persona che può richiedere il concordato preventivo, e' necessario che si configuri anche un presupposto oggettivo. Mentre il presupposto oggettivo del fallimento e' lo stato di insolvenza manifesto e protratto nel tempo, quello del concordato preventivo e' la crisi economica dell'imprenditore che, pero', può anche essere semplicemente momentanea e non irreversibile.Inoltre, come stabilisce l'art. 160 del Decreto Regio, l'imprenditore che si trova in difficolta' può proporre ai propri creditori un piano di risanamento, ma tale proposta deve rispettare una serie di presupposti per poter essere poi ammessa alla procedura:
La differenza sostanziale tra concordato preventivo e fallimento e' che, nel primo caso, il debitore non subisce lo spossessamento dei beni, che possono essere ancora da lui gestiti, anche se sotto il controllo del commissario giudiziale.
Tuttavia, gli atti di straordinaria amministrazione, come ad esempio la stipula di contratto di mutuo o la vendita di immobili, devono essere sempre autorizzati dal giudice delegato.
Il concordato preventivo non produce effetti soltanto sul debitore ma anche sui creditori, sui quali vige il divieto di intentare azioni esecutive individuali nei confronti del debitore, in quanto e' il concordato stesso la procedura corretta tramite la quale si giunge alla liquidazione del patrimonio dell'imprenditore e alla conseguente distribuzione del ricavato tra i creditori che ne hanno diritto, nella misura in cui prevede la legge.
Questo significa che i creditori privilegiati possono anche non essere soddisfatti integralmente, ma comunque hanno la precedenza sui chirografari.
La procedura di concordato preventivo viene avviata dall'imprenditore che presenta domanda di ammissione al tribunale fallimentare, completa dei documenti previsti dall'art. 161 del Decreto Regio, e cioe':
Se la documentazione presentata rispetta i requisiti richiesti dalla legge, il tribunale emana il decreto di ammissione dell'imprenditore alla procedura, nominando nel contempo il giudice delegato e il commissario giudiziale. Quest'ultimo ha il compito di vigilare sull'attivita' dell'imprenditore per verificare che egli rispetti il piano di risanamento proposto.
Inoltre, vengono convocati i creditori, i quali si riuniscono in assemblea e votano la fattibilita' del piano di risanamento. Nel caso in cui sia raggiunta la maggioranza dei voti, si può procedere con il concordato; altrimenti, se la proposta non viene accettata, il tribunale dichiara il fallimento dell'imprenditore.
Può anche verificarsi il caso in cui la procedura di concordato, una volta approvata, non vada a buon fine, ed in questo caso si presentano due eventualita':
In entrambi i casi si procede con l'apertura di una procedura fallimentare.